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L'istituto della vendita diretta

"Il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima della udienza prevista dall’articolo 569, primo comma, può chiedere al giudice dell’esecuzione di disporre la vendita diretta dell’immobile pignorato o di uno degli immobili pignorati per un prezzo non inferiore al valore indicato nella relazione di stima di cui all’articolo 173 bis terzo comma, delle disposizioni d’attuazione del presente codice. A pena di inammissibilità, unitamente all’istanza di cui al primo comma deve essere depositata in cancelleria l’offerta di acquisto, nonché una cauzione non inferiore al decimo del prezzo offerto. L’istanza e l’offerta sono notificate a cura dell’offerente o del debitore almeno cinque giorni prima dell’udienza prevista dall’articolo 569 al creditore procedente, ai creditori di cui all’articolo 498 e a quelli intervenuti prima del deposito dell’offerta medesima. L’offerta è irrevocabile, salvo che siano decorsi centoventi giorni dalla data del provvedimento di cui al secondo comma dell’articolo 569 bis ed essa non sia stata accolta. A pena di inammissibilità, l’istanza di cui al primo comma non può essere formulata più di una volta."

Finalita: l’istituto della vendita diretta disciplinato dall’art. 568-bis c.p.c. è una modalità alternativa di vendita forzata immobiliare introdotta nel processo esecutivo, finalizzata a snellire e rendere più efficiente la procedura. Introdotto con il D.Lgs. n. 149/2022 (Riforma Cartabia), l'articolo 568-bis c.p.c., disciplina la vendita diretta del bene pignorato da parte del debitore, al fine di estinguere l’esecuzione.

L’istituto mira ad aumentare la trasparenza del processo esecutivo, garantendo maggior visibilità agli immobili in vendita, anche online a mezzo della nostra piattaforma, tutelando gli interessi dei creditori e del debitore al fine di evitare aste deserte e reiterate.

Presupposti: deve essere in corso una procedura esecutiva immobiliare. L’acquirente ha la possibilità di fare un’offerta al debitore prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione. Il giudice, valutato l’interesse dei creditori, adeguatezza del prezzo e assenza di pregiudizio per la procedura, autorizza la vendita che avviene fuori asta

Limiti e cautele
  • È ammessa solo prima della vendita o assegnazione.
  • Il prezzo di acquisto non può essere inferiore a quello di stima
  • Serve che il debitore presenti una domanda al Giudice
  • Il giudice sentito i creditori può disporre l’assegnazione
In sintesi

L’art. 568-bis c.p.c. consente al debitore, con autorizzazione giudiziale, di vendere direttamente il bene pignorato a un soggetto terzo, purché a un prezzo non inferiore a quello stimato e con garanzie idonee, offrendo una via alternativa alla classica asta giudiziaria.

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